Statuto Associazione

ANTEAS VOLONTARI SAN MARTINO PAESE O.D.V.  - STATUTO 2019

ART. 1

(Denominazione e sede)

E’ costituito nel rispetto, del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia L’Ente del Terzo Settore denominato «Anteas Volontari  S. Martino Paese O.D.V».

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione aderisce al Coordinamento provinciale Anteas di Treviso.

L’organizzazione ha sede legale in Viale Panizza n°6 interno 5 nel comune di Paese.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli  uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità ed Attività)

L’Associazione persegue – senza scopo di lucro – finalità solidaristiche e di utilità sociale, volte allo sviluppo della persona, attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.

In particolare, l’Associazione:

      • promuove una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
      • approfondisce e diffonde i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l’esclusione e la solitudine;
      • promuove le relazioni intergenerazionali;
      • sviluppa l’integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l’uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione.

Per conseguire le suddette finalità, l’Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale – prevalentemente in favore di terzi – avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri Associati:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi  dell’ art. 1 comma 1 e 2 della L. 328/2000  e ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. n. 104/1992 e ss.mm. quali:

      • accompagnamento e trasporto sociale con automezzi attrezzati
      • segretariato sociale con aiuto telefonico, stampa esami medici
      • consegna a domicilio di medicinali a persone non autosufficienti
      • centro sollievo a favore di persone con malattia di Alzheimer
      • sostegno a minori e famiglie in situazioni di disagio socio-economico
      • interventi in case di riposo

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o  Ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche   editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della   pratica del volontariato e delle attività di interesse   generale di cui all’art. 5 del Cts, quali:

      • interventi in case di riposo di carattere culturale e/o ricreativo
      • attività intergenerazionale fra bambini, ragazzi e anziani
      • laboratori didattici, corsi di cucito e ricamo, corsi di alfabetizzazione informatica, corsi di allenamento alla memoria
      • pubblicazioni e supporti audiovisivi
      • gruppi di cammino
      • corsi di prevenzione, rianimazione I soccorso

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, quali:

      • organizzazione di gite sociali

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016 e ss.mm., o  erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone  svantaggiate o di attività di interesse generale quali:

      • banco alimentare,
      • raccolta e distribuzione indumenti usati
      • raccolta medicinali

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, quali:

      • gestione di laboratori con bambini ed adolescenti

Per realizzare le suddette attività, l’Associazione promuove iniziative, progetti o programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti pubblici e privati; collabora, anche tramite la stipula di convenzioni e contratti, con gli stessi Enti.

Per l’attività di interesse generale prestata, l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm..

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi associativi, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l’Organo di Amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati   dell’organizzazione hanno il diritto di:

      • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
      • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
      • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con la quota associativa;
      • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
      • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.L. 117/17 e s.m.i.

e il dovere di :

      • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
      • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito;
      • La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile ne rimborsabile

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata  dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato nella prima riunione utile

Il mancato pagamento della quota sociale produce l’esclusione automatica del socio trascorsi due anni dalla data per la quale è previsto l’obbligo del versamento.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

      • Assemblea dei soci
      • Consiglio Direttivo
      • Presidente
      • Organo di controllo
      • Comitato Etico

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L’assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 12

(Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea :

      • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
      • fissa l’importo della quota associativa annuale
      • approva  il bilancio d’esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
      • nomina  e revoca i componenti degli organi sociali;
      • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
      • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
      • approva l’eventuale regolamento interno
      • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
      • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
      • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo

Art. 13

(Convocazione)

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e/o via fax, via mail e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

ART. 14

(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati,  presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 16

(Consiglio Direttivo )

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da 5 a 9 componenti, eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 4 mandati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dal medesimo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

      • amministra l’organizzazione,
      • attua le deliberazioni dell’assemblea,
      • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
      • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
      • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
      • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
      • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
      • disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,
      • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri anche il Vicepresidente.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, decisa dall’ assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il  presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18

(Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

      • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
      • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
      • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
      • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

ART. 18  bis

(Comitato Etico)

In assenza della necessità di nominare un organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del D.L. 117/17 è  nominato un Comitato Etico costituito da tre componenti effettivi eletti dall’assemblea. Esso elegge, al suo interno, il Presidente.

Il Comitato esercita i poteri e le funzioni di controllo dei conti e del bilancio dell’Associazione.

Esso agisce di propria iniziativa, anche individualmente, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

Il Comitato riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita agli associati.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

      • quote associative;
      • contributi pubblici e privati;
      • donazioni e lasciti testamentari;
      • rendite patrimoniali;
      • attività di raccolta fondi;
      • rimborsi da convenzioni;
      • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017
      • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art.56 comma 1 del D. Lgs 117/2017 sono deliberate Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 25

(Personale Retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art.33 del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Organizzazione.

ART. 28

(Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, dell’Organizzazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art.9 del D. Lgs 117/2017.

ART. 30

(Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

      1. a) il libro degli associatitenuto a cura del Consiglio Direttivo;
      2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
      3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell’organo a cui si riferisce;
      4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata l Consiglio Direttivo.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.